Articolo 119 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
Articolo 118Articolo 120
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1 gennaio 1960
Art. 119.

E' vietato tenere a strapiombo le fronti di escavazione.
Quando le stratificazioni o le naturali fratture della roccia rendano gli strapiombi inevitabili, o quando la natura della roccia renda comunque malsicuro il fronte di cava, la coltivazione deve essere condotta procedendo dall'alto in basso con gradini di alzata riconosciuta idonea dall'ingegnere capo, oppure con l'impiego di altri, mezzi atti ad evitare ogni pericolo e riconosciuti idonei dallo stesso ingegnere capo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1960
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