Articolo 103 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
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1 gennaio 1960
Art. 103.

Si devono adottare accorgimenti atti ad impedire la dispersione sul terreno di olio, acqua salata, fluido di circolazione, residui e spurghi di serbatoio e lo scarico non necessario dei gas nell'atmosfera.
E' fatto altresi' divieto di scaricare prodotti o residui infiammabili in corsi d'acqua, specchi di acqua e su pubbliche strade.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1960