Articolo 675 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
Articolo 674Articolo 676
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1 gennaio 1960
Art. 675.
Nei casi di imminente pericolo alle persone o alle cose, gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere devono, con ordine di immediata attuazione, impartire le prime misure di sicurezza, compresa la eventuale sospensione cautelare dei lavori pericolosi.
L'ingegnere capo entro otto giorni conferma, revoca o modifica il suddetto provvedimento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1960
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