Articolo 53 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Articolo 52 quinquiesArticolo 53 bis
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24 aprile 2017
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13 agosto 2017
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1 gennaio 2018
Art. 53. (APE) 1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)) .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)) .
3. All' articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 , senza le formalita' e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2018
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