Articolo 5 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Articolo 1 quaterArticolo 2 bis
Versione
24 aprile 2017
Art. 5. (Disposizione in materia di accise sui tabacchi) 1. Le variazioni delle componenti e delle misure di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 , sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
2. Il decreto di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 1 e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 24 aprile 2017
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