2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. All' articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , dopo la parola: "ente", sono inserite le seguenti: "e dell'agente della riscossione".
(( 3-bis. All' articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014" ))