Articolo 10 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Articolo 17Articolo 11
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24 aprile 2017
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13 agosto 2017
Art. 10. (Reclamo e mediazione) 1. All' articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila euro".
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. All' articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , dopo la parola: "ente", sono inserite le seguenti: "e dell'agente della riscossione".
(( 3-bis. All' articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014" ))
Entrata in vigore il 13 agosto 2017
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