Articolo 52 ter del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Articolo 52 bisArticolo 52 quater
Versione
13 agosto 2017
Art. 52-ter. (( (Modifiche al codice dei contratti pubblici).)) (( 1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'ANAC e' legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimita' riscontrati. Il parere e' trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC puo' presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l' articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .
1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, puo' individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter". ))
Entrata in vigore il 13 agosto 2017
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