(( 1-bis. All' articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 , dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformita' dallo stato di fatto, l'atto puo' essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell' articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 " ))