Articolo 1 - Accordo della Legge 3 ottobre 2016, n. 186
Articolo 2
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18 ottobre 2016

Parte di provvedimento in formato grafico

ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguitodenominati "gli Stati membri", e
L'Unione europea in seguito denominata "l'Unione",
da una parte, e
La Repubblica dell'Iraq, in seguito denominata "l'Iraq",
dall'altra,
in seguito denominati congiuntamente "le Parti",
Considerati i legami esistenti tra l'Unione, gli Stati membri e l'Iraq e i valori comuni che essi condividono,
Riconoscendo che l'Unione, gli Stati membri e la l'Iraq intendono rafforzare tali legami e instaurare relazioni commerciali e di cooperazione sostenute dal dialogo politico,
Considerando l'importanza che le Parti attribuiscono agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, al rispetto dei diritti umani, ai principi democratici e alle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso del partenariato, Ribadendo il loro attaccamento ai principi democratici, ai diritti umani e alle liberta' fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e da altri strumenti internazionali in materia di diritti umani,
Riconoscendo quanto sia centrale che lo sviluppo economico vada di pari passo con una crescita sociale e sostenibile,
Riconoscendo l'importanza di una piu' intensa cooperazione tra le Parti e il loro comune intento di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni in settori di reciproco interesse, nel rispetto della sovranita', dell'uguaglianza, della non discriminazione, dello Stato di diritto, del buon Governo, dell'ambiente e del reciproco vantaggio,
Riconoscendo la necessita' di sostenere l'Iraq nello sforzo teso a proseguire il riordino politico, il risanamento e le riforme economiche, nonche' a migliorare le condizioni di vita delle fasce sociali povere e svantaggiate,
Riconoscendo la necessita' di potenziare il ruolo delle donne nella vita politica, civile, sociale, economica e culturale e di lottare contro la discriminazione,
Desiderose di creare le condizioni propizie ad uno sviluppo sostanziale e alla diversificazione degli scambi tra l'Unione e la l'Iraq e di intensificare la cooperazione in materia economica, commerciale, di investimenti, scientifica, tecnologica e culturale, Nell'intento di promuovere gli scambi e gli investimenti e favorire lo sviluppo di relazioni economiche armoniose tra le Parti, nel rispetto del principio dell'economia di mercato,
Tenendo conto della necessita' di creare le condizioni atte a migliorare l'attivita' imprenditoriale e gli investimenti,
Consapevoli della necessita' di migliorare le condizioni che incidono sull'attivita' imprenditoriale e gli investimenti, sullo stabilimento delle imprese, sulla manodopera, sulla prestazione di servizi e sui movimenti di capitali,
Tenendo presente il diritto delle Parti di regolamentare la fornitura di servizi all'interno dei rispettivi territori e di garantire il raggiungimento di legittimi obiettivi di indirizzo pubblico,
Tenendo conto dell'impegno sottoscritto a condurre gli scambi in conformita' dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concluso il 15 aprile 1994 (in appresso "l'accordo OMC"), e in tal senso nell'interesse reciproco a che l'Iraq aderisca all'OMC,
Riconoscendo le specifiche necessita' dei paesi in via di sviluppo identificate dall'OMC,
Riconoscendo che il terrorismo, la criminalita' organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di droga costituiscono una seria minaccia per la stabilita' e la sicurezza internazionale e per il raggiungimento degli obiettivi della cooperazione tra le Parti,
Constatando quanto sia importante promuove e potenziare la cooperazione regionale,
Confermando che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea non notifichi all'Iraq che l'uno o l'altro di tali Stati e' vincolato in tal senso in quanto membro dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n.
21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che altrettanto vale per la Danimarca, conformemente al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1


Istituzione del partenariato

1. E' istituito un partenariato tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Iraq, dall'altra.
2. Il partenariato persegue i seguenti obiettivi:
a) fornire un contesto adeguato al dialogo politico tra le Parti che consenta un adeguato sviluppo delle relazioni politiche;
b) incentivare gli scambi, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti promuovendo in tal modo uno sviluppo economico sostenibile;
c) gettare le basi per una cooperazione giuridica, economica, sociale, finanziaria e culturale.

Entrata in vigore il 18 ottobre 2016