Articolo 2 della Legge 23 marzo 1983, n. 77
Articolo 1Articolo 2 bis
Versione
12 aprile 1983
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Versione
29 febbraio 1992
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Versione
1 luglio 1998
Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)) ((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (6) Il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 , ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera d)) che il presente articolo, commi 2 e 3 e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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