TESTO DELLE NOTE
Sua Eccellenza l'Ambasciatore
Antonio Francisco Azeredo da Silveira
Ministro di Stato delle relazioni estere
Brasilia, DF
18 novembre 1977
Eccellenza,
in relazione all'Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972, ho l'onore di sottoporre a Vostra Eccellenza le seguenti norme interpretative per l'applicazione degli articoli VI e VIII:
1) che l'esenzione fiscale prevista nell'articolo VI, paragrafo 4, in favore del personale tecnico inviato nel territorio di una delle Alte Parti in esecuzione dell'Accordo stesso deve interpretarsi ed intendersi come applicabile con esclusivo riferimento ai contributi di previdenza sociale ed alle imposte dirette sui redditi afferenti alle remunerazioni percepite nel corso della missione, in dipendenza del servizio prestato nel Paese ospitante ed assoggettabili ad imposizioni nel Paese di rinvio;
2) che le altre esenzioni di carattere doganale e fiscale previste dallo stesso articolo VI debbono intendersi applicabili nei limiti delle disposizioni legislative in vigore nel Paese ospitante, ferma restando la totale franchigia per l'importazione ed esportazione dei bagagli, masserizie ed effetti personali dei tecnici inviati per l'esecuzione dell'Accordo e delle loro famiglie, compresa un'autovettura destinata all'uso personale loro e delle famiglie;
3) che le esenzioni doganali e fiscali previste nell'articolo VIII per l'importazione e l'esportazione degli equipaggiamenti e di materiali impiegati nei lavori svolti nell'ambito di applicazione dell'Accordo debbono intendersi applicabili nella misura in cui:
a) le esenzioni doganali siano compatibili con gli impegni di natura internazionale assunti da ciascuna delle due Parti ed in particolare, per quanto si riferisce all'Italia, con gli impegni derivanti dalla sua qualita' di membro della Comunita' economica europea;
b) le esenzioni di imposte interne indirette siano uguali a quelle che la legislazione interna consente di accordare ai corrispondenti prodotti nazionali destinati agli stessi usi.
Se da parte brasiliana si concorda con quanto precede, propongo che la presente Nota e quella di risposta di Vostra Eccellenza, costituiscano un accordo in materia, che entrera' in vigore allo stesso momento ed avra' la stessa durata dell'Accordo di cooperazione tecnica sopra menzionato.
Colgo l'opportunita' per presentare a Vostra Eccellenza i sensi della piu' alta stima e considerazione.
MAURIZIO Bucci
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Signor Ambasciatore,
Ho l'onore di accusare ricevuta della nota n. 233 del 18 del corrente mese, il cui tenore, in portoghese e' il seguente:
"Eccellenza,
in relazione all'Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972, ho l'onore di sottoporre a Vostra Eccellenza le seguenti norme interpretative per l'applicazione degli articoli VI ed VIII:
1) che l'esenzione fiscale prevista nell'articolo VI, paragrafo 4, in favore del personale tecnico inviato nel territorio di una delle Alte Parti in esecuzione dell'Accordo stesso deve interpretarsi ed intendersi come applicabile con esclusivo riferimento ai contributi di previdenza sociale ed alle imposte dirette sui redditi afferenti alle remunerazioni percepite nel corso della missione, in dipendenza del servizio prestato nel Paese ospitante ed assoggettabili ad imposizione nel Paese di invio;
2) che le altre esenzioni di carattere doganale e fiscale previste dallo stesso articolo VI debbono intendersi applicabili nei limiti delle disposizioni legislative in vigore nel Paese ospitante, ferma restando la totale franchigia per l'importazione ed esportazione di bagagli, masserizie ed effetti personali dei tecnici inviati per l'esecuzione dell'Accordo e delle loro famiglie, compresa un'autovettura destinata all'uso personale loro e delle famiglie;
3) che le esenzioni doganali e fiscali previste nell'articolo VIII per l'importazione e l'esportazione degli equipaggiamenti e di materiali impiegati nei lavori svolti nell'ambito di applicazione dell'Accordo debbono intendersi applicabili nella misura in cui:
a) le esenzioni doganali siano compatibili con gli impegni di natura internazionale assunti da ciascuna delle due Parti ed in particolare, per quanto si riferisce all'Italia, con gli impegni derivanti dalla sua qualita' di membro della Comunita' economica europea;
b) le esenzioni di imposte interne indirette siano uguali a quelle che la legislazione interna consente di accordare ai corrispondenti prodotti nazionali destinati agli stessi usi.
Se da parte brasiliana si concorda con quanto precede, propongo che la presente Nota e quella di risposta di Vostra Eccellenza, costituiscano un accordo in materia, che entrera' in vigore allo stesso momento ed avra' la stessa durata dell'Accordo di cooperazione tecnica sopra menzionato.
Colgo l'opportunita' per presentare a Vostra Eccellenza i sensi della piu' alta stima e considerazione".
In risposta, informo Vostra Eccellenza che il Governo brasiliano concorda con la proposta contenuta nella Nota sopra trascritta, la quale assieme alla presente passa a costituire un accordo interpretativo il quale entrera' in vigore nella stessa data ed avra' la stessa durata dell'Accordo di base di cooperazione tecnica.
Colgo l'opportunita' per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione.
ANTONIO F. AZEREDO DA SILVEIRA