Articolo 1 del Decreto-legge 3 giugno 1996, n. 298
Articolo 2
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3 agosto 1996
Art. 1. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 GENNAIO 1997, N. 4
Entrata in vigore il 3 agosto 1996
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