Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 gennaio 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 gennaio 1968 |
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Versioni del testo
- Art. 1.
Il contributo a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, di cui all' articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 e all' articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1426 , e' elevato a lire 125 milioni per ciascun esercizio finanziario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1967. - Articolo 2Art. 2.
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali versera' al bilancio dello Stato la somma annua di lire 50 milioni prelevandola dagli stanziamenti di cui al capitolo n. 530 del proprio stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
All'onere di lire 50 milioni previsto dalla presente legge si fa fronte per gli anni finanziari 1967 e seguenti con le entrate di cui al comma precedente.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.