Articolo 5 - Accordo della Legge 5 marzo 2010, n. 45
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31 marzo 2010
Articolo 5

Le Parti, in ottemperanza alla legislazione nazionale di entrambi gli Stati e agli accordi internazionali, con particolare riferimento per l'Italia agli Accordi di Schengen, contribuiranno alla semplificazione delle formalita' di controllo per i turisti di entrambi gli Stati.

Entrata in vigore il 31 marzo 2010
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