Articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077
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8 gennaio 1971
Art. 86. (Personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria)

Le carriere del personale dei ruoli dei direttori, dei direttori di sezione e degli sperimentatori degli istituiti di ricerca e di sperimentazione agraria, anche non liberi docenti, si sviluppano per classi di stipendio secondo le norme relative, rispettivamente, alle carriere dei professori, dei professori aggregati e degli assistenti delle universita' ed alle valutazioni dei periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il tirocinio, in qualita' di borsista, di cui all' art. 52, lettera b), del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1971
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