Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 gennaio 1971
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Versione
18 ottobre 1972
Art. 2. (Bando di concorso)

Il concorso e' indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al successivo art. 5.
Il termine per la presentazione delle domande e' di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il decreto con il quale e' indetto il concorso fissa il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati nel bando.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti. ((2a)) --------------- AGGIORNAMENTO (2a) Il D.P.R. 16 settembre 1972, n. 593 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "In deroga all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e' di venti giorni dalla data di pubblicazione del bando, nella Gazzetta Ufficiale" .
Entrata in vigore il 18 ottobre 1972
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