Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077
Articolo 18Articolo 20
Versione
8 gennaio 1971
Art. 19. (Attribuzioni del personale di concetto)

Il personale delle carriere di concetto, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale o periferica, svolge compiti di segreteria e di collaborazione; e' preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi previsti dagli ordinamenti medesimi puo' far parte, come membro tecnico o segretario, di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti nell'Amministrazione centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali organi non sia riservata al personale della carriera direttiva.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1971
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