Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662
Articolo 2Articolo 4
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16 dicembre 1994
Art. 3. 1. Al fine dell'organizzazione prevista dal capitolo 2 e in conformita' della terminologia specificata nel capitolo 1 dell'allegato, si stabilisce che:
a) il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e' l'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center);
b) le direzioni marittime costituiscono i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C. - Maritime Rescue Sub Center);
c) i comandi di porto costituiscono le unita' costiere di guardia;
d) le unita' navali e gli aeromobili del servizio di guardia costiera del Corpo delle capitanerie di porto, appositamente allestiti, costituiscono le unita' di soccorso marittimo.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1994
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