Art. 3. 1. Al fine dell'organizzazione prevista dal capitolo 2 e in conformita' della terminologia specificata nel capitolo 1 dell'allegato, si stabilisce che:
a) il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e' l'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center);
b) le direzioni marittime costituiscono i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C. - Maritime Rescue Sub Center);
c) i comandi di porto costituiscono le unita' costiere di guardia;
d) le unita' navali e gli aeromobili del servizio di guardia costiera del Corpo delle capitanerie di porto, appositamente allestiti, costituiscono le unita' di soccorso marittimo.
a) il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e' l'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center);
b) le direzioni marittime costituiscono i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C. - Maritime Rescue Sub Center);
c) i comandi di porto costituiscono le unita' costiere di guardia;
d) le unita' navali e gli aeromobili del servizio di guardia costiera del Corpo delle capitanerie di porto, appositamente allestiti, costituiscono le unita' di soccorso marittimo.