Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 dicembre 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 aprile 2007 |
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- 1. Le Sezioni unite, i migranti e il diritto al risarcimento del dannoGiuliano Scarselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 13 marzo 2025
Sommario: 1. La vicenda processuale – 2. L'ordinanza delle Sezioni unite in punto di giurisdizione – 3. La giurisdizione tra atto politico e atto amministrativo – 4. La sussistenza della giurisdizione quando siano in gioco diritti fondamentali – 5. La sussistenza della giurisdizione quando una parte faccia valere in giudizio un diritto che abbia (anche solo) astratta tutela giuridica – 6. L'ordinanza delle Sezioni unite in punto di legittimazione ad agire – 7. L'ordinanza delle Sezioni unite in ordine al merito dell'azione di risarcimento del danno. Sintesi dei punti principali – 8. Tre osservazioni: la relatività nell'interpretazione delle norme che regolano la materia – 9. Segue: la …
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Giurisprudenza • 23
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 16148Provvedimento: In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri das identificativ a norma dell'art. 52 digs. 196/03 in quanto I disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da IA SS RE CO -Presidente- ET IA OS CH CO VA FR -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA 16148-26 Sent. n. sez. 1623/2025 UP - 17/12/2025 R.G.N. 26941/2025 sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di: AL TE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/12/2024 del …Leggi di più...
- Convenzione SAR·
- art. 328 cod. pen.·
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- art. 25 Cost.·
- Convenzione UNCLOS·
- art. 13 Cost.·
- art. 10-ter d.lgs. 286/1998·
- art. 10 Cost.·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- soccorso in mare·
- Convenzione SOLAS·
- art. 605 cod. pen.·
- art. 117 Cost.·
- responsabilità aquiliana·
- art. 125 cod. proc. pen.
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. 1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "soccorso marittimo", tutte le attivita' finalizzate alla ricerca e al salvataggio della vita umana in mare;
b) per "convenzione", la convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, alla quale e' stata data adesione ed esecuzione con legge 3 aprile 1989, n. 147 ;
c) per "allegato", l'annesso alla convenzione di cui alla lettera b), che e' parte integrante della convenzione medesima.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 147/1989 , recante adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 1989.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Articolo 2Art. 2. 1. L'autorita' nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione e' il Ministro dei trasporti e della navigazione.
- Articolo 3Art. 3. 1. Al fine dell'organizzazione prevista dal capitolo 2 e in conformita' della terminologia specificata nel capitolo 1 dell'allegato, si stabilisce che:
a) il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e' l'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center);
b) le direzioni marittime costituiscono i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C. - Maritime Rescue Sub Center);
c) i comandi di porto costituiscono le unita' costiere di guardia;
d) le unita' navali e gli aeromobili del servizio di guardia costiera del Corpo delle capitanerie di porto, appositamente allestiti, costituiscono le unita' di soccorso marittimo.