Articolo 92 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali
Articolo 91Articolo 93
Versione
11 gennaio 2000
Articolo 92
Espropriazione per fini strumentali
( Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 55 )
Possono essere espropriate per causa di pubblica utilita' aree ed edifici quando cio' sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
Entrata in vigore il 11 gennaio 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente