Espropriazione per fini strumentali
( Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 55 )
Possono essere espropriate per causa di pubblica utilita' aree ed edifici quando cio' sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.