Articolo 109 del Regolamento amministrativo
Articolo 108Articolo 110
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26 marzo 1891

Art. 109.

Il domicilio di soccorso risulta dalla iscrizione, durante il periodo di cinque anni, nel registro di popolazione del comune, eseguita nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

Esso risulta inoltre dal fatto della dimora, durante il detto periodo, in un comune per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere.

Entrata in vigore il 26 marzo 1891
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