Art. 109.
Il domicilio di soccorso risulta dalla iscrizione, durante il periodo di cinque anni, nel registro di popolazione del comune, eseguita nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.
Esso risulta inoltre dal fatto della dimora, durante il detto periodo, in un comune per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere.