Articolo 110 del Regolamento amministrativo
Articolo 109Articolo 111
Versione
26 marzo 1891

Art. 110.

Chi invoca il beneficio del domicilio di soccorso deve provare che trovasi in una delle condizioni prescritte dall'art. 72 della legge; e tale prova per cio' che concerne il n. 1 dell'articolo medesimo, e' fornita colla produzione dell'uno o dell'altro fra i documenti seguenti:

a) estratto d'iscrizione nel registro di popolazione dell'ufficio comunale salvo Il diritto nel comune di provare che all'iscrizione non ha corrisposto il fatto della dimora effettiva:

b) documenti legali che provino, durante il detto periodo, la dimora nel comune per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere;

c) certificato dal quale risulti l'iscrizione nel registro di anagrafe, prescritto dall'art. 141 della legge sulla pubblica sicurezza, salvo il diritto alla prova contraria preveduta nella lettera a) di questo articolo.

In mancanza di tali documenti si potra' supplirvi colla produzione di un atto di notorieta' ricevuto dal Pretore del mandamento, e con altri documenti equipollenti.

Quando, nei casi d'urgenza, si fa luogo all'assistenza od al soccorso, in conformita' degli art. 76 e 79 della legge, indipendentemente dalla produzione degli atti di cui sopra, si potra' procedere poi ai necessari accertamenti.

Del sussidio conceduto per ragioni d'urgenza si da' avviso alla Congregazione di carita' del comune in cui l'indigente ha il domicilio di soccorso giusta l'art. 107 di questo regolamento.

Sono dispensati dal fornire in via diretta la prova di cui sopra gli infermi, i ciechi, i sordo-muti, gli affetti da cretinismo od ebetismo, i minorenni ed in genere, tutti celere che per imperfezione od infermita' fisica o morale o per altre ammessibili ragioni non possano somministrarla.

In tutti questi casi le informazioni occorrenti a determinare il domicilio di soccorso sono assunte d'ufficio.

Entrata in vigore il 26 marzo 1891
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