Articolo 29 del Decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
Articolo 28Articolo 30
Versione
15 febbraio 1991
Art. 29. 1. Il comma 1 dell'articolo 672 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.".
Entrata in vigore il 15 febbraio 1991
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