Articolo 9 del Decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 febbraio 1991
Art. 9. 1. Dopo l' articolo 118 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e' inserito il seguente:
"Art. 118-bis (Coordinamento delle indagini ). - 1. Al fine di favorire i rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero previsti dall'articolo 371 del codice, il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a) del codice, ne da' notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.
2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto.
3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non e' stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello puo' riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione e' promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.".
Entrata in vigore il 15 febbraio 1991
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