Articolo 17 del Decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
Articolo 16Articolo 18
Versione
15 febbraio 1991
Art. 17. 1. Dopo l' articolo 322 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 322-bis (Appello) . - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.".
Entrata in vigore il 15 febbraio 1991
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