Articolo 30 del Decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
Articolo 29Articolo 31
Versione
15 febbraio 1991
Art. 30. 1. Il comma 1 dell'articolo 676 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 1. Il giudice dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.
In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.".
Entrata in vigore il 15 febbraio 1991
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