Articolo 12 del Decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
Articolo 11Articolo 13
Versione
15 febbraio 1991
Art. 12. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice puo' disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate.".
Entrata in vigore il 15 febbraio 1991
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