Art. 12. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice puo' disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate.".
"1-bis. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice puo' disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate.".