Articolo 4 del Decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 febbraio 1991
Art. 4. 1. L' articolo 160 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 160 (Efficacia del decreto di irreperibilita' ). - 1. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.
2. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonche' il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.
3. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
4. Ogni decreto di irreperibilita' deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.".
Entrata in vigore il 15 febbraio 1991
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