Articolo 24 del Decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
Articolo 23Articolo 25
Versione
15 febbraio 1991
Art. 24. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 390 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla liberta' personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.".
Entrata in vigore il 15 febbraio 1991
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