Articolo 13 del Decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
Articolo 12Articolo 14
Versione
15 febbraio 1991
Art. 13. 1. Nel comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale , dopo le parole "il giudice", sono inserite le seguenti, comprese tra due virgole: "se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto".
Entrata in vigore il 15 febbraio 1991
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