a) nel comma 1, le parole 'nei casi previsti dagli articoli 27 e 28' sono sostituite dalle seguenti: "per irrilevanza del fatto a norma dell'articolo 27";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non e' comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di piu' minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.".
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/01/1991, n. 24 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.