Articolo 28 del Decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
Articolo 27Articolo 29
Versione
15 febbraio 1991
Art. 28. 1. L' articolo 667 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita' della persona arrestata per esecuzione di pena o perche' evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalita' con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.".
Entrata in vigore il 15 febbraio 1991
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