Articolo 54 del Decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
Articolo 53Articolo 55
Versione
15 febbraio 1991
Art. 54. 1. L' articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale , il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura prioritaria dei posti di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali non appena si rendono vacanti.
2. Entro il 15 febbraio 1991, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla individuazione dei posti vacanti di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali ed entro il 28 febbraio 1991 la vacanza e' annunciata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
3. Per i tre anni indicati nel comma 1, i trasferimenti e i conferimenti di funzioni concernenti gli uffici di procura della Repubblica presso le preture sono disposti anche prima del termine stabilito dall' articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 in assenza di domande di magistrati che abbiano compiuto due anni dall'assunzione dell'effettivo possesso dell'ufficio ricoperto, sempre che il magistrato richiedente non presti servizio presso una procura della Repubblica.
4. I magistrati che, per effetto dei trasferimenti disposti all'esito delle procedure previste dal comma 2 e di quelli che saranno disposti entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale , siano destinati in prima assegnazione o su domanda alle procure della Repubblica presso i tribunali o presso le preture circondariali non possono essere trasferiti ad altro ufficio prima di tre anni dal giorno in cui hanno avuto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici motivi di salute.".
Entrata in vigore il 15 febbraio 1991
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