"Art. 18 (Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonche' all'esercente la potesta' dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunita' pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalita' del fatto, dell'eta' e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perche' vi rimanga a sua disposizione.
3. Oltre che nei casi previsti dall' articolo 389 del codice di procedura penale , il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in liberta' quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.
4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne sia condotto davanti a se'.
5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale .".