Articolo 19 del Decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
Articolo 18Articolo 20
Versione
15 febbraio 1991
Art. 19. 1. L' articolo 325 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) nel comma 1, le parole "Contro le ordinanze emesse a norma dell'articolo 324" sono sostituite dalle seguenti: "Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322- bis e 324";
b) nel comma 2, le parole "contro il provvedimento di sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "contro il decreto di sequestro emesso dal giudice".
Entrata in vigore il 15 febbraio 1991
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