Art. 32. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 687 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b) numeri 2) e 4), quando il fallimento e' stato revocato con sentenza passata in giudicato;
b) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.".
"3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b) numeri 2) e 4), quando il fallimento e' stato revocato con sentenza passata in giudicato;
b) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.".