Articolo 32 del Decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
Articolo 31Articolo 33
Versione
15 febbraio 1991
Art. 32. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 687 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b) numeri 2) e 4), quando il fallimento e' stato revocato con sentenza passata in giudicato;
b) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.".
Entrata in vigore il 15 febbraio 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente