Articolo 5 del Decreto-legge 28 luglio 1995, n. 311
Articolo 4
Versione
28 settembre 1995
Art. 5. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 5 GENNAIO 1996, N. 11
Entrata in vigore il 28 settembre 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente