Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 febbraio 1972
Art. 4. (Istruttoria)

L'organo decidente, qualora non vi abbia gia' provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui e' diretto deduzioni e documenti.
L'organo decidente puo' disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1972
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