Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
Articolo 7Articolo 9
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1 febbraio 1972
Art. 8. (Ricorso)

Contro gli atti amministrativi definitivi e' ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimita' da parte di chi vi abbia interesse.
Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non e' ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1972
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