Provvedimento: […] Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché la regola dell'alternatività tra ricorso straordinario e quello giurisdizionale, sancita dall'art. 8 DPR 1199/1971 e dall'art. 20 L. 1034/71 con riferimento all'ipotesi in cui sia stato previamente proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale, è da ritenersi operante anche nel caso in cui dopo l'impugnativa in sede giurisdizionale dell'atto presupposto venga successivamente impugnato in sede straordinaria l'atto conseguente, come pure nella situazione inversa in cui, come nella fattispecie in esame, l'atto presupposto sia stato previamente impugnato in sede straordinaria (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 21.04.2005 n. 1852).
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