Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 febbraio 1972
Art. 7. (Procedimento)

Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione e' presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato.
Per quanto non espressamente previsto dalla legge valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1972
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