Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 febbraio 1972
Art. 12. (Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario)
Il parere sul ricorso straordinario e' espresso dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale il ricorso e' assegnato.
La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, puo' rimettere il ricorso all'Adunanza generale.
Prima dell'espressione del parere, il presidente del Consiglio di Stato puo' deferire all'Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.
Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso e' assegnato.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1972
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