Articolo 21 del Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra
Articolo 20Articolo 22
Versione
27 settembre 1952
Art. 21.


L'invalido assunto in virtu' della legge ha diritto alle condizioni di retribuzione vigenti per il personale occupato ed e' soggetto agli stessi obblighi stabiliti in genere per il personale dell'azienda ed agli stessi regolamenti e norme di lavoro, fermo restando quanto e' disposto dal quarto comma dell'art. 14 del presente regolamento.
Entrata in vigore il 27 settembre 1952
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