Articolo 21 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 giugno 1924
>
Versione
5 gennaio 1992
Art. 21.

Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione del bosco sara' stabilito l'ammontare dell'indennizzo.

Qualora manchi l'accordo tra le parti, la misura dell'indennizzo sara' fissata, su richiesta della parte piu' diligente, da tre arbitri, nominati uno dal proprietario o possessore del bosco, l'altro dall'Ente o privato che promosse il vincolo ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti, e, in caso di mancato accordo, dal presidente del Tribunale della circoscrizione, tra gli ingegneri, i laureati in scienze agrarie, i periti forestali ed i geometri inscritti nell'albo dei periti del Tribunale. ((10))

Lo stesso presidente, su richiesta della parte piu' diligente, procedera' alla nomina dell'arbitro non designato dall'altra parte. ((10))

La decisione del collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sara' suscettibile dei gravami previsti dalla legge. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 27 dicembre 1991 n. 488 (in G.U 1ª s.s. 04/01/1992 n.1) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 21, secondo , terzo , quarto comma , e 50, secondo comma, del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)".
Entrata in vigore il 5 gennaio 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente