Articolo 10 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
Articolo 9Articolo 11
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1 giugno 1924
Art. 10. null arne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.

Nel detto regolamento saranno comprese le norme di polizia forestale.

Entrata in vigore il 1 giugno 1924
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