Articolo 8 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
Articolo 7Articolo 9
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1 giugno 1924
Art. 8.

Per i terreni predetti il Comitato forestale dovra' prescrivere le modalita' del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalita' della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonche' quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto cio' sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.

Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.

Entrata in vigore il 1 giugno 1924
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