Art. 8.
Per i terreni predetti il Comitato forestale dovra' prescrivere le modalita' del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalita' della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonche' quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto cio' sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.
Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.
Per i terreni predetti il Comitato forestale dovra' prescrivere le modalita' del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalita' della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonche' quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto cio' sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.
Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.