Articolo 4 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
Articolo 3Articolo 5
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1 giugno 1924
Art. 4.

I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Coniane entro il termine stabilito dall'articolo precedente.

Scaduto detto termine, il sindaco trasmettera' tutti i reclami nonche' l'esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la relazione dell'Ispettorato forestale, al Comitato costituito a norma dell'art. 181.

Il Comitato decidera', sentito, ove lo ritenga necessario, uno o piu' membri da esso delegati ad apposito sopraluogo.

Contro le decisioni del Comitato e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro 90 giorni dalla notificazione della decisione.

Entrata in vigore il 1 giugno 1924
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