Art. 24.
Il propretario o possessore di terreni vincolati, il quale non osservera' le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalita' della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalita' dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrera' nell'ammenda da L. 3 a L. 25 per ogni decara di terreno, non mai pero' inferiore a L. 10, e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avra' l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito. (1) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 3 gennaio 1926, n. 23 , convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le pene pecuniarie comminate nel presente articolo sono elevate nella misura del quintuplo. --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 1 marzo 1975, n. 47 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le ammende di cui all' articolo 24 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 , sono ulteriormente elevate di quaranta volte dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 12 luglio 1961, n. 603 .
Tali ammende sono ulteriormente elevate nel minimo a L. 100.000 e nel massimo a L. 500.000 per ogni decara o frazione di decara per la inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell'articolo 9".
Il propretario o possessore di terreni vincolati, il quale non osservera' le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalita' della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalita' dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrera' nell'ammenda da L. 3 a L. 25 per ogni decara di terreno, non mai pero' inferiore a L. 10, e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avra' l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito. (1) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 3 gennaio 1926, n. 23 , convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le pene pecuniarie comminate nel presente articolo sono elevate nella misura del quintuplo. --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 1 marzo 1975, n. 47 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le ammende di cui all' articolo 24 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 , sono ulteriormente elevate di quaranta volte dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 12 luglio 1961, n. 603 .
Tali ammende sono ulteriormente elevate nel minimo a L. 100.000 e nel massimo a L. 500.000 per ogni decara o frazione di decara per la inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell'articolo 9".