Articolo 53 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
Articolo 52Articolo 54
Versione
1 giugno 1924
Art. 53.

Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'articolo seguente.

Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il Ministero dell'economia nazionale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potra' procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

In ogni caso pero' il prezzo di questi terreni non potra' mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 113 e 114.

Entrata in vigore il 1 giugno 1924
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente