Art. 53.
Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'articolo seguente.
Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il Ministero dell'economia nazionale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potra' procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.
In ogni caso pero' il prezzo di questi terreni non potra' mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 113 e 114.
Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'articolo seguente.
Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il Ministero dell'economia nazionale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potra' procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.
In ogni caso pero' il prezzo di questi terreni non potra' mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 113 e 114.