Articolo 1 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
Articolo 2
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1 giugno 1924
Art. 1.

Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilita' o turbare il regime delle acque.

Entrata in vigore il 1 giugno 1924
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