Art. 2.
La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sara' fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali.
A tale scopo l'Amministrazione forestale segnera' per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del Regio istituto geografico militare, possibilmente in iscala da 1 a 10,000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini.
In apposita relazione esporra' ed illustrera' le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta.
La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sara' fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali.
A tale scopo l'Amministrazione forestale segnera' per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del Regio istituto geografico militare, possibilmente in iscala da 1 a 10,000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini.
In apposita relazione esporra' ed illustrera' le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta.