Articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 giugno 1924
Art. 2.

La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sara' fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali.

A tale scopo l'Amministrazione forestale segnera' per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del Regio istituto geografico militare, possibilmente in iscala da 1 a 10,000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini.

In apposita relazione esporra' ed illustrera' le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta.

Entrata in vigore il 1 giugno 1924
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente